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Il recupero del credito: stragiudiziale e giudiziale

Il recupero del credito

Il recupero stragiudiziale di un credito

Quando si vanta un credito nei confronti di un privato o di un’Azienda occorre intraprendere un’azione volta al recupero di quanto ci è dovuto.  Il primo approccio nei confronti del debitore sarà sempre stragiudiziale, e consisterà nell’inviare a quest’ultimo una lettera con la quale lo si diffida a pagare, entro un breve termine, il proprio debito. Se alla diffida non dovesse seguire alcun adempimento, il creditore avrà la possibilità di avanzare le proprie pretese giudizialmente, ottenendo così un provvedimento che costringerà il debitore a pagare l’importo dovuto.

Quando scegliere il recupero giudiziale?

Durante la fase stragiudiziale, subito dopo aver notificato la lettera di diffida, è opportuno appurare la condizione economico-patrimoniale del debitore. Pertanto, qualora il nostro debitore fosse una persona fisica, occorrerà effettuare su di lui una preventiva indagine patrimoniale volta ad accertarne la titolarità di conti correnti, beni immobili o mobili registrati, l’eventuale posizione lavorativa, la titolarità di pensioni etc. All’esito di questa indagine, che solitamente ha costi contenuti e tempistiche piuttosto rapide, l’avvocato, sentito il cliente, propone la procedura più adatta al caso di specie, previa comunicazione dei costi. Compito del Legale è soprattutto quello di valutare preventivamente le possibilità di successo della procedura che andrà a proporre. L’indagine patrimoniale di cui sopra, infatti, serve proprio a capire se il debitore sia un soggetto aggredibile o meno.

Può accadere che l’avvocato, valutata l’antieconomicità dell’operazione, sconsigli al proprio cliente l’avvio di una procedura giudiziale di recupero del credito vantato.

Il ricorso per decreto ingiuntivo

Tra i vari strumenti processuali che garantiscono l’effettività del sistema di tutela dei diritti vi è il cd. processo di ingiunzione, il quale assicura un titolo esecutivo al soggetto che sia in grado di dimostrare il proprio diritto.

Nello specifico, il ricorso per decreto ingiuntivo è finalizzato alla pronuncia di un provvedimento del Giudice di condanna -rivolta al debitore- al pagamento di somme liquide di denaro o alla consegna di cose mobili (art. 633 c.p.c.). Tale fase è caratterizzata dall’assenza di contraddittorio con il debitore, il quale potrà solo, eventualmente, opporsi al decreto ingiuntivo che verrà emesso dall’Autorità giudiziaria, e sempreché abbia delle buone ragioni a fondamento dell’opposizione.

Il procedimento di ingiunzione, che come si è detto è uno strumento processuale, è particolarmente utilizzato poiché è in grado di garantire, in tempi rapidi, un provvedimento giudiziale di condanna, senza quindi dover attendere i tempi di un processo di cognizione ordinaria. Tuttavia, il ricorrente deve essere consapevole che non potrà sfuggire alla più lunga fase di cognizione piena nel caso in cui il debitore intenda proporre, entro 40 giorni dalla sua notifica, opposizione al decreto ingiuntivo.

Un ulteriore requisito che deve sussistere per garantire l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento o di consegna è la prova scritta, nel senso che occorre fornire al Giudice una prova scritta dei fatti costitutivi del credito.

Qualora il Giudice (Giudice di Pace o Tribunale in composizione monocratica che sarebbero competenti in via ordinaria) ritenga di non rigettare la domanda ai sensi dell’art. 640 c.p.c., questi provvederà a pronunciare l’ingiunzione di pagamento o  di consegna.

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