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Regole in caso di sinistro stradale:

COLPO DI FRUSTA: E’ RISARCIBILE ANCHE IN ASSENZA DI ESAMI STRUMENTALI.

La distrazione al rachide cervicale, meglio nota con il nome di colpo di frusta, è un danno che viene ancora risarcito dalle Compagnie assicurative quando lo si subisce a seguito di un incidente stradale? Il quesito posto rappresenta, in realtà, una domanda che viene spesso posta, e questo perché negli ultimi dieci anni si è fatto un gran parlare della cd. risarcibilità delle microlesioni che non siano suscettibili di un accertamento strumentale, attraverso, ad esempio, indagini radiologiche, risonanze magnetiche, ecografie, tac, elettromiografie e via dicendo. In buona sostanza, a partire dall’anno 2012, anno in cui è entrata in vigore la Legge n. 27/2012, l’art. 139 comma 2 del Codice delle assicurazioni ha subito una sostanziale modifica, in quanto all’articolo è stato aggiunto che le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Pertanto, la prima reazione che hanno avuto le Compagnie di assicurazioni a questa novella è stata quella di respingere tutte quelle richieste risarcitorie che non fossero corredate da esami strumentali in grado di dimostrare obiettivamente la sussistenza di un danno biologico. Ovviamente, vi è stata un’alzata di scudi soprattutto da parte degli avvocati, che hanno saputo difendere, nei tantissimi giudizi incardinati, le buone ragioni dei propri clienti, che, nonostante non fossero in possesso di esami strumentali in grado di offrire quell’obiettività richiesta dalle compagnie, erano costretti a convivere con postumi invalidanti comunque accertabili attraverso una visita medico legale. Pertanto, senza voler passare in rassegna tutte quelle sentenze dei Giudici di Pace, dei Tribunali e della Corte di Cassazione, che, nel corso di questi ultimi dieci anni, hanno permesso ai danneggiati di fruire di una più corretta, e costituzionalmente orientata, interpretazione del dato normativo, oggi si può affermare che il cd. colpo di frusta -ma in realtà qualsiasi lesione micro permanente- dovrà essere risarcito qualora il danno derivi prima di tutto da un fatto illecito e sia stato provato strumentalmente, quindi attraverso raggi, risonanze, elettromiografie eccetera, oppure anche solo visivamente attraverso la visita medico legale. Quindi, in buona sostanza, non potranno più dirvi che il vostro danno biologico permanente è pari a zero punti percentuali perché non siete in possesso di un esame strumentale positivo; per respingere la vostra richiesta risarcitoria dovranno utilizzare ben altri argomenti. Resta il fatto che lo stesso principio non può, però, valere per tutte quelle lesioni o patologie difficilmente verificabili sulla base della sola visita del medico legale, che siano suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale. Ma questo è un altro discorso…

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